Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono uno strumento per lavorare e gestire.
La Legge 157/92 ha rappresentato una svolta epocale nel modo di intendere l’attività venatoria, in quanto ha sancito il tramonto di una gestione finalizzata al “pronta caccia” e promuove il mondo venatorio ad un ruolo fondamentale nella gestione della fauna e dell’ambiente al pari di altre associazioni che forse impropriamente ne avevano, da tempo, assunto il monopolio. L’attività venatoria ormai riassume in sé una serie di attività, di interessi, di competenze che deve vedere la collaborazione fattiva e continua delle Istituzioni – Regione, Provincia, Ambiti Territoriali di Caccia – al fine di far tornare questa attività al ruolo che la storia e la cultura dell’uomo le hanno assegnato da sempre. Si sta percorrendo un cammino difficile, frutto probabilmente di anni di gestione dell’attività venatoria troppo superficiale, spesso in difesa e quasi mai propositiva, anni legati, quasi esclusivamente, a risolvere l’annoso e forse unico problema di quanti animali lanciare per soddisfare le esigenze di cacciatori forse sempre meno cacciatori, forse poco appassionati e poco consapevoli di quale valore etico racchiuda in se l’attività venatoria.
In attuazione dell’articolo 14 della L.N. 157/92, le Regioni hanno ripartito il territorio agro-silvo-pastorale da destinare alla CACCIA PROGRAMMATA, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, di dimensioni SUB-PROVINCIALI, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Tutta la materia è disciplinata dalla L.N. 157/92 recepita nelle Leggi Regionali di ogni singola regione; negli espliciti Regolamenti Regionali Attuativi e nei Regolamenti Interni, che tutti gli A.T.C. si sono dati.